| Novita' Fiscali Luglio 2010 |
|
ULTIME NOVITÀ FISCALI Area edificabile Sentenza Corte Cassazione 12.5.2010, n. 11440 Un’area è considerata edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi. L’ICI va determinata sulla base del valore venale in commercio, considerando anche l’effettiva e prossima utilizzabilità dell’area e l’incidenza degli eventuali oneri di urbanizzazione. TARSU e commerciante ambulante Sentenza Corte Cassazione 12.5.2010, n. 11440 L'ambulante è tenuto al versamento della Tarsu soltanto con riferimento ai giorni di effettivo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati, e non su base settimanale. La predetta tassa deve essere rapportata alla superficie occupata dal banco e può essere maggiorata fino al 50%. Modello elenchi clienti – fornitori “black list” Provvedimento Agenzia Entrate 28.5.2010 È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”. Il primo invio interessa i soggetti mensili relativamente alle operazioni di luglio 2010, da effettuare entro il 31.8.2010. Risarcimento danni per ritardi dell’Amministrazione finanziaria Sentenza Corte Cassazione 16.6.2010, n. 14499 Il contribuente può richiedere alla competente Commissione tributaria provinciale il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’effettuazione dei rimborsi da parte dell’Amministrazione finanziaria o l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute. Soggetto iscritto all’AIRE e tassazione in Italia Sentenza Corte Cassazione 15.6.2010, n. 14434 L’iscrizione all’AIRE non costituisce l’elemento determinante per escludere la residenza fiscale (e quindi la tassazione) in Italia qualora il soggetto abbia ivi il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e degli interessi, nonché delle proprie relazioni personali. Sussistenza di gravi incongruenze Sentenza Corte Cassazione 15.6.2010, n. 14313 È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore qualora l’Ufficio dimostri la sussistenza di gravi incongruenze e il contribuente non sia in grado di fornire la prova contraria.
COMMENTI LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA 2010” Il Governo ha recentemente emanato un apposito Decreto contenente la c.d. “Manovra correttiva 2010” che introduce, a decorrere dal 31.5.2010, “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Le principali novità sono di seguito sintetizzate. Non si esclude che nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge siano apportate alcune modifiche. Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro fine mese. PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO I Comuni sono tenuti a “partecipare” all’attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all’INPS degli “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”. A tal fine è previsto che: i Comuni dovranno collaborare con l’Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto; l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato. ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA Dall’1.1.2011 è attivata la “Anagrafe immobiliare integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, con la quale viene attestato ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili per ciascun immobile, individuando il soggetto titolare dei relativi diritti reali. IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO I titolari di diritti reali su immobili che: non risultano dichiarati in Catasto; a seguito di interventi edilizi sull’immobile, non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione; entro il 31.12.2010 sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI Dall’1.7.2010, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane: il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari; è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile. Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l’indicazione dei dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, dalla soglia attuale di € 12.500, è portato a € 5.000 e pertanto: il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000; gli assegni bancari e circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011. Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.
“RITORNO” DEGLI ELENCHI IVA Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000. Le modalità e termini di presentazione saranno fissati con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate. NUOVO REDDITOMETRO Con riferimento all’accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto, è applicabile il “nuovo redditometro” che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato. In particolare, si segnala che: i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza; le spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano voluttuarie ovvero “di base”; assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell’anno preso in esame, con l’esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali; per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all’art. 10, TUIR e le detrazioni d’imposta normativamente previste; resta ferma in capo al contribuente la possibilità/l’onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile. L’accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d’imposta), lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più 25%). Per l’effettiva applicazione è necessario attendere l’emanazione dell’apposito Decreto attuativo. CONTROLLO DELLE IMPRESE “APRI E CHIUDI” Le imprese che cessano l’attività entro 1 anno dalla data di inizio saranno inserite in una lista di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonchè dell’INPS. CONTROLLO DELLE IMPRESE “IN PERDITA SISTEMATICA” Particolare attenzione nella programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle “imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta”. RITENUTA D’ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI Dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta, la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento al beneficiario. In altre parole, coloro che effettuano operazioni con clienti che beneficiano di una deduzione/detrazione incasseranno l’importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente disposto che la citata novità è applicabile ai bonifici effettuati da parte di soggetti che hanno sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio nonché per il risparmio energetico per i quali fruiscono della detrazione IRPEF del 36% ovvero della detrazione del 55%. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall’Ufficio entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.
DIVIETO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO Dall’1.1.2011 è vietata la compensazione dei crediti relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza, è applicata la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. Con un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO In materia di antiriciclaggio è previsto che ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette da cui deriva l’obbligo di segnalazione all’UIF, il Decreto in esame dispone che costituisce un elemento di sospetto: “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. NOTIFICA DI ATTI ED ELEZIONE DEL DOMICILIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, il domicilio prescelto deve risultare da un’apposita comunicazione (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R ovvero in via telematica con modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni dell’indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della comunicazione di inizio attività o dal modello previsto per l’attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO L’Agente della riscossione può notificare al contribuente la cartella di pagamento anche mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. REDDITI DI PENSIONE Nei confronti dei titolari di redditi di pensione non superiori a € 18.000 è previsto che: – le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, se di importo superiore a € 100, sono prelevate in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre; – può essere richiesto all’ente che corrisponde tale reddito di trattenere l’importo del canone RAI in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta deve essere presentata entro il 15.11 dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento RAI. Le medesime modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell’interessato, anche con riguardo ad altri tributi. ESCLUSIONE COMPILAZIONE QUADRO RW DEL MOD. UNICO È prevista l’esclusione dall’obbligo di compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF con riguardo: alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale; alle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Per i predetti soggetti l’esonero in esame si applica esclusivamente per il periodo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero; ai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Stati limitrofi (c.d. “transfrontalieri”), con riguardo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa stessa.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO A favore dei soggetti, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a € 200.000, colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6.4.2009 è disposta la sospensione fino al 15.12.2010: degli adempimenti e dei versamenti tributari. La sospensione non riguarda le ritenute da operare su redditi diversi da quelli d’impresa / di lavoro autonomo; relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL. Non è previsto il rimborso di quanto già versato. AGEVOLAZIONE IRAP PER NUOVE ATTIVITÀ NEL MEZZOGIORNO In relazione all’IRAP applicabile nei confronti delle nuove iniziative produttive, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è consentito, con propria legge, modificare, fino ad azzerare, le aliquote applicabili nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni. Il periodo d’imposta a decorrere dal quale saranno applicabili le predette eventuali agevolazioni è individuato con apposito Decreto. RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL’ESTERO A favore dei docenti e ricercatori: – in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; – non occasionalmente residenti all’estero; – che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi e che al 31.5.2010 ed entro 5 anni successivi rientrano in Italia per svolgere la propria attività, ivi acquisendo la residenza fiscale; è riconosciuta, relativamente al 90% degli emolumenti percepiti, l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP. L’agevolazione che decorre dall’1.1.2011, è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 2 successivi. IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITÀ A favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a € 40.000, è disposto l’assoggettamento, per il periodo 1.1 – 31.12.2011 e fino al limite di € 6.000 lordi, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate per gli incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa. È altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010. |


